contraffazione

Con ordinanza dello scorso 8 dicembre, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha ribadito che un sistema di distribuzione selettiva, che sia compatibile con il diritto antitrust, rende possibile bloccare le vendite non autorizzate con azione di contraffazione.

La notizia arriva dallo studio legale Bird & Bird che ha agito al fianco di una primaria società produttrice di cosmetici, oggetto di vendita da parte di alcune piattaforme di e-commerce riconducibili a una società di diritto danese, estranea alla propria rete di distribuzione selettiva.

La sentenza è cruciale per il settore perché sancisce che una distribuzione selettiva, se compatibile con il diritto antitrust, è un valido motivo oggettivo per escludere le conseguenze del “principio di esaurimento del marchio”. L’esaurimento del marchio- regolamentato nel nostro Paese dall’art. 5 del D.Lgs. 30/2005 (c.p.i.) – è un principio generale in base al quale il titolare di un marchio non può più fare valere la propria esclusiva sul segno in questione opponendosi alla circolazione del bene sul quale esso è apposto, una volta che tale bene sia stato immesso in commercio. Il Tribunale ha ritenuto infatti il sistema di distribuzione selettiva una legittima ragione di opposizione alla vendita dei prodotti da parte di distributori terzi non autorizzati ed estranei al circuito distributivo.

IL CASO 

In occasione di controlli periodici svolti a tutela dei propri segni distintivi, la società cosmetica aveva verificato la vendita di diversi prodotti a suo marchio su alcune piattaforme di e-commerce riconducibili a una società di diritto danese, estranea alla propria rete di distribuzione selettiva.

Dopo aver inoltrato apposita diffida, rimasta priva di effetti, l’azienda cosmetica ha contestato alla società danese la violazione dei propri diritti sui marchi registrati, tenuto conto che il sistema di distribuzione selettiva legittimamente attuato impedirebbe l’applicabilità del principio di esaurimento di cui all’art. 5 c.p.i., chiedendo l’applicazione di opportune misure cautelari.

Il Tribunale, ribadendo che la sussistenza di una rete di “distribuzione selettiva” funzionale alla salvaguardia dell’aura di lusso e di prestigio di un prodotto, conferisce al titolare di detto marchio un diritto di utilizzo esclusivo particolarmente “forte”, ha inibito al marketplace online di proseguire nella vendita indiscriminata di prodotti in questione sui propri siti, ritenendo la vendita non autorizzata, illecita e pregiudizievole anche sotto il profilo della contraffazione.