“La nuova tutela delle forme è avvenuta con il regolamento (ce) n. 6/2002 del consiglio. Si passa da «special ornamento» a «un disegno o modello presenti un carattere individuale» – ha spiegato Valerio Lunati, ingegnere dei materiali e Mandatario Italiano Design European design Attorney -. La nuova legge non discrimina la bellezza o meno di un oggetto e la tutela dei design diventa più simile alla tutela dei marchi”.
UNICITA’ E NOVITA’
La definizione di che cos’è un design (o disegno /modello) si riferisce all’aspetto che un prodotto o una sua parte hanno, caratterizzato da linee, contorni, colori, forme, strutture superficiali dei materiali. Per essere degno di tutela a livello comunitario un disegno o modello deve essere nuovo e possedere un carattere individuale. “Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico – ha spiegato Lunati -. Mentre si considera che possiedano un carattere individuale se l’impressione generale che suscitano nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico”.
REQUISITI DA VERIFICARE
Il controllo dei requisiti in Europa, in Italia e in molti paesi avviene esclusivamente al momento del deposito. “Non è effettuata una ricerca dei design anteriori – ha sottolineato l’esperto – L’EUIPO ha istituito una procedura di annullamento presso l’EUIPO stessa, nella quale terzi possono richiedere la nullità del design registrato. La validità di un design registrato è sempre contestabile nei tribunali durante le cause di contraffazione”. I design registrati valgono solo negli stati/regioni nei quali sono stati depositati e possono essere estesi entro 6 mesi, mentre estensioni in stati differenti dello stesso brevetto rimangono indipendenti.
Che diritti danno i design registrati? “I diritti consistono nella facoltà esclusiva, nel territorio dello stato di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione. Se invece voglio sapere se posso realizzare qualcosa, libero da diritti brevettuali di terzi, devo realizzare una Freedom To Operate. I diritti possono essere fatti valere attraverso cause legali, presso i produttori, venditori e clienti”. Esistono poi anche altre tutele: su design non registrati, il diritto d’autore e il marchio di forma.
IL VADEMECUM PER STARE TRANQUILLI
La registrazione è un affare serio, il consiglio di Lunati è quello di non prendere sotto gamba l’intero procedimento e affidarlo ad un consulente. Nel frattempo, meglio mettere in atto fin da subito alcuni accorgimenti: “Per difendersi sono possibili anche più registrazioni per un solo prodotto – elenca Lunati -. Nonostante i 6 mesi di tempo decidere subito i paesi di estensione e una volta ogni 12 mesi fare un deposito almeno Italiano con tutti i prodotti. Mantenere due indirizzi email (Gmail, Yahoo mail…) commerciali per spedirsi tutti i disegni, prototipi ecc, saranno prove di realizzazione e fare filmati YouTube su account apposito (e farci fare qualche visita e like) per prove di pubblicazione (Instagram meno bene). Tenere sempre sotto controllo i competitors, realizzare prove forensi delle loro pubblicazioni (Instagram, Youtube…) che possono essere utili per richieste di annullamento. E soprattutto, in caso di attacco contattare un professionista”.