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Come leggere i brevetti? Cosa sono e a cosa servono? Quando è bene rivolgersi ai consulenti per mettere al riparo le innovazioni? Sono solo alcune delle domande alle quali ha cercato di rispondere l’ingegner Valerio Lunati, European Patent Attorney e Europea Patent Litigator dello Studio Mazzoni&Lunati, durante il webinar organizzato dal Polo della Cosmesi.

NON TUTTO E’ BREVETTABILE

I brevetti servono a incentivare e ripagare la ricerca da parte delle aziende, a scapito della copiatura – ha spiegato Lunati – Hanno come obiettivo quello di favorire la diffusione della conoscenza a scapito dei segreti industriali e trasformare una ricchezza non quantificabile in un bene concreto e cedibile”. Ma cosa è brevettabile?Dispositivi, oggetti, strutture e sistemi, ma anche metodi e procedimenti e usi. A causa dell’imprevedibilità dell’evoluzione della tecnologia e conoscenza umana, le leggi nel mondo non definiscono cosa è brevettabile in positivo, ma si limitano ad individuare alcune eccezioni alla brevettabilità. I requisiti perché qualcosa sia prevettabile sono: la novità (rispetto anche a noi stessi, no a predivulgazioni); attività inventiva (non è ovvia a una persona esperta del ramo); sufficiente descrizione (l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla”.

I requisiti sono verificati durante un esame di merito e in base ad una ricerca ufficiale dell’ufficio brevetti nazionale o regionale. “Ad esempio – ha elencato Lunati – da sempre l’EPO verifica i requisiti delle domande di brevetto Europee. L’UIBM ha istituito l’esame dal luglio 2008 e lo stesso è comunque realizzato in gran parte dall’EPO CHE ha inoltre istituito un periodo di opposizione durante il quale terzi possono chiedere la nullità di una domanda di brevetto. La validità di un brevetto è sempre contestabile nei tribunali durante le cause di contraffazione”.

I brevetti hanno una durata di 20 anni a partire dalla data di deposito e sono soggetti a pagamento di tasse generalmente annuali.

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DOVE FARE VALERE LA PROTEZIONE

I brevetti valgono solo negli stati/regioni nei quali sono stati depositati – ha spiegato l’esperto – Estensioni in stati differenti dello stesso brevetto rimangono indipendenti. A partire dalla data di deposito del primo brevetto, è possibile estendere lo stesso entro 12 mesi in stati esteri facendo valere la data di deposito del primo brevetto. I diritti di brevetto (Art. 66 CPI) consistono nella facoltà esclusiva, nel territorio dello stato: di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Se invece si vuole sapere se posso realizzare qualcosa, libero da diritti brevettuali di terzi, è necessario realizzare una Freedom To Operate”.

Il webinar è proseguito con l’illustrazione di casi concreti e di situazioni che possono accadere in aziende. Per vedere l’intero webinar è possibile collegarsi qui.