Riteniamo opportuno rendere note le ultime misure introdotte con DPCM 22 marzo ed in vigore con effetto immediato.

In considerazione del fatto che moltissime aziende operano all’interno del territorio della Lombardia, abbiamo ritenuto opportuno dare evidenza anche del contenuto dell’Ordinanza n° 514 della Regione Lombardia, pubblicata nel Burl del 21/03/2020 e con efficacia sul immediata.

Per le ordinanze emesse dalle altre Regioni e che interessano anche il comparto lavoro (Piemonte, Veneto, etc.) si rimanda invece ai rispettivi siti istituzionali.

Qui di seguito una sintesi e un focus relativamente alle nuove disposizioni introdotte di nostro interesse.

COSA DICE IL DPCM 22 MARZO

Il Governo ha nuovamente ritenuto opportuno inasprire la portata dei provvedimenti considerati indispensabili per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuando le attività che per motivi di pubblica utilità / servizi essenziali e di interesse strategico nazionale potranno continuare a svolgere la loro attività nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali sottoscritto in data 14 Marzo 2020.

Tutte le attività per le quali viene disposta la chiusura potranno fare ricorso, ove possibile, allo smart working.

Le imprese colpite dal provvedimento di chiusura potranno completare, entro e non oltre il giorno 25 Marzo 2020, le operazioni propedeutiche alla sospensione delle attività, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Si precisa come le misure adottate saranno in vigore sull’intero territorio nazionale sino al 3 Aprile 2020.

Tali misure sono integrative di quelle adottate con il precedente DPCM dell’11/03/2020, nonché dell’ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020. POLO DELLA COSMESI

IL DPCM 22 MARZO PREVEDE:

a) la sospensione su tutto il territorio nazionale delle attività produttive e commerciali diverse da quelle ritenute di utilità pubblica ed essenziali, rappresentate per Codice Ateco e specificatamente individuale dall’allegato 1 del DPCM.

Ricordiamo, inoltre, che per alcuni settori l’attività è consentita con riguardo a tutte le micro-categorie di appartenenza (esempio 01 per le Coltivazioni agricole e 10 per l’Industria alimentare).

Per altri settori, invece, l’attività è consentita solo con riguardo a specifici micro settori (ad esempio per la macro categoria 81 è consentita solo l’attività corrispondente al codice Ateco 81.2, ossia quella di Pulizia e disinfestazione).

Rimandiamo, pertanto, ad un’attenta disamina dell’allegato 1 del DPCM e della tabella generale dei Codici Ateco. Qualora l’attività possa continuare non sarà necessario effettuare nessuna comunicazione alle autorità pubbliche;

b) la possibilità che possano continuare ad operare tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate di cui al punto a) precedente, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva. Il prefetto ha la facoltà di sospendere le attività, qualora ritenga non sussistano le condizioni per farle operare.

c) il prosieguo di tutte le attività a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione obbligatoria al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva. La prosecuzione delle attività lavorativa è consentita solo se dall’eventuale interruzione può derivare un grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incendi.

Il prefetto tuttavia può sospendere le attività, se ritiene che non ci siano le condizioni per farle operare.

L’impresa, precisa il DPCM 22 marzo, non dovrà inviare nessuna comunicazione alla Prefettura se l’attività è finalizzata all’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

d) la possibilità che proseguano le attività dell’industria aerospaziale e della difesa e quelle di rilevanza strategica nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

DPCM 22 marzo

SONO CONSENTITE ANCHE LE ATTIVITA’:

 degli studi professionali, fermo restando il ricorso ove possibile al lavoro agile;

 che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla Legge n. 146/1990;

 di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico – chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

 tutte le attività ritenute funzionali ad affrontare l’emergenza.

In caso di dubbi, è bene rivolgersi all’Associazione di Categoria, inviando cautelativamente alla Prefettura di competenza la comunicazione di autorizzazione prevista.

NB: la lista contenuta nell’Allegato 1 del DPCM contenente le attività che potranno restare aperte potrà essere aggiornata tramite decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Ministero dell’Economia.

LA COMUNICAZIONE DA INVIARE ALLA PREFETTURA COMPETENTE 

Con riferimento alla comunicazione da inviare alla Prefettura competente per Territorio, ecco cosa si deve indicare:

– la tipologia di attività svolta

– la sede dello stabilimento

– le imprese o le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Le Prefetture operanti sul territorio dello Stato hanno messo a disposizione delle Aziende, nel loro sito web, le informazioni necessarie per ottemperare all’obbligo introdotto dal DPCM 22 Marzo 2020.

COSA SUCCEDE PER LE AZIENDE CHE OPERANO SULLA PROVINCIA DI MILANO

Le aziende rientranti nell’area della Città Metropolitana di Milano non rientranti nell’Allegato 1, ma appartenenti ad una delle categorie sopra citate, dovranno inviare la comunicazione relativa alla prosecuzione delle attività alla pec: protocollo.prefmi@pec.interno.it dal legale rappresentante dell’azienda indicando nell’oggetto “DPCM 22 Marzo 2020 – Comunicazione attività” specificando:

  • la sede dello stabilimento,
  • la tipologia di attività
  • le imprese o le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

La stessa comunicazione dovrà essere inviata dai legali rappresentanti delle aziende produttrici a ciclo continuo, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivante dall’interruzione dell’attività.

ORDINANZA n° 514 DELLA REGIONE LOMBARDIA del 21/03/2020

Con la recente ordinanza sono state prese ulteriori misure atte a limitare lo spostamento delle persone nell’ambito del territorio, ed è stata principalmente ribadita la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, così come le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Sono altresì sospesi i cantieri (salvo alcune eccezioni), le attività delle strutture ricettive (alberghi, residence, etc.) nonché le attività artigianali di servizio. Rimangono operativi i  servizi di pubblica utilità o indifferibili e quelli necessari al funzionamento delle unità produttive in attività. Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

LE RACCOMANDAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha inoltre, relativamente alle attività produttive, raccomandato quanto segue:

a) massima attuazione da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;

b) incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti, nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) sospensione di tutte le attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

e) è predisposta la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

Come già anticipato, tale previsione, alla stregua di quella che dispone ad esempio la chiusura degli alberghi, si pone in contrasto con quanto invece previsto dal DPCM 22 marzo a livello nazionale.

Si auspicano, pertanto, immediati chiarimenti da parte degli organi istituzionali sulle attività che potranno continuare ad operare, rispetto invece a quelle per le quali viene disposta la chiusura.

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

In ultimo, con riguardo all’attivazione della cassa integrazione per le Aziende che hanno sospeso o sospenderanno (totalmente o parzialmente) la loro attività, ed in considerazione della previsione della retroattività a decorrere dal 23 Febbraio 2020 dell’istituto per tutte le fattispecie di intervento (Cig. Fis, Cassa in deroga, Fondi di integrazione salariale etc.), non si pongono problemi in relazione all’accesso all’ammortizzatore sociale.

Ai lavoratori, pertanto, potrà essere comunicata sin d’ora l’assegnazione in cassa integrazione, previo smaltimento delle ferie godute. 

“LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DCPM 22 MARZO SARANNO IN VIGORE FINO AL 3 APRILE”