Finanziaria 2020: misure e novità che riguardano le imprese.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2009 la c.d “Legge di bilancio 2020” (legge 160/2019) in vigore dal 1 gennaio 2020. Il testo di legge è composto da 19 articoli, ma la norma principale è l’art.1 con i suoi 884 commi. Che cosa prevede la Finanziaria? Importanti misure in materia di sanità, fisco, pagamenti elettronici, famiglia, lavoro. Noi abbiamo riassunto le principali novità che riguardano le imprese.

FINANZIARIA 2020: ECOBONUS comma 175

Iniziamo dalle buone notizie. Sono prorogate le detrazioni del 65-50% relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art.14, comma 2, lett b)
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art.14 comma 2, lett b-bis)
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art.14, comma 2-bis)

Confermate anche le detrazioni del 50%, per un importo massimo di 96.000€, per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art.16 bis TUIR.

CONGELAMENTO AUMENTO IVA comma 3

In tema di politiche fiscali, si prevede, in primo luogo, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale per il 2021 delle cd clausole di salvaguardia, ovvero degli aumenti programmati di aliquote IVA e delle accise. Anche per il 2020 è confermata l’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022) e quella ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021).

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 commi da 184 a 197

E’ stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, ora è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 1 gennaio effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia. Secondo tali modalità

  • fino al 31.12.2020 ovvero
  • fino al 30.6.2021 a condizione che, entro il 31.12.2020, sia accettato l’ordine e sia pagato un acconto del 20%
INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164 comma 1, TUIR
  • beni strumentali per i quali DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A , Finanziaria 2017 (per i quali in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150%-170% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. Fino a 2,5 mln il credito è del 40%; da 2,5 mln a 10 mln del 20%. Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale), Finanziaria 2017, il credito d’imposta spetta in misura del 15%, nel limite massimo di 700.000 euro.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, cioè
  • dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alla Tabella A e B.
VEICOLI AZIENDALI commi 632 e 633

E’ stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli, motocicli, ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti (cioè non esclusivamente legate all’attività aziendale) . Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

  • con contratti stipulati fino al 30.06.2020 è confermata la tassazione pari al 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo/km ACI
  • con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia in funzione della classe di inquinamento del veicolo.
  • 25% per veicoli con emissioni di CO2 inferiori ai 60 g/km;
  • 30% tra 60 e 160 g/km;
  • 40 (50% dal 2021) tra 160 e 190 g/km;
  • 50% (60% dal 2021) oltre 190 g/km.

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BUONI PASTO comma 677

Con la modifica della lett. c) del comma 2 art.51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4€ (buoni pasto cartacei) aumentato a 8€ (buoni pasto elettronici).

RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI commi 693 e 694

E’ confermata, per effetto della modifica art.2 comma 2 DL n.282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto; alla data del 1° gennaio 2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

“La manovra finanziaria 2020 contiene diverse novità per le imprese e i professionisti”

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CREDITO D’IMPOSTA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E R&S commi da 198 a 208

Dal 2020 è stato introdotto uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologia 4.0 e in altre attività innovative. Per fruire di queste agevolazioni occorre un’apposita comunicazione al MISE (rimandiamo all’articolo “Credito d’imposta e investimenti industria 4.0” per ulteriori approfondimenti).

BONUS FORMAZIONE 4.0 commi da 210 a 217

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d Bonus formazione 4.0) di cui all’ art.1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Cosa cambia rispetto al 2019:

  • il credito è riconosciuto in base alle dimensioni dell’impresa: 50% delle spese nel limite di 300.000€ per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite dei 250.000€, per le medie imprese e 30% delle spese, per un massimo di 250.000€ per le grandi aziende;
  • sono escluse dal credito d’imposta le imprese in difficoltà di cui all’art. 2, n.18) Regolamento UE n. 651/2014, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive;
  • la fruizione del credito è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • si considerano ammissibili anche le attività di formazione commissionate ad Istituti tecnici superiori;
  • credito è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, in compensazione con il mod. F24;
  • le imprese che si avvalgono del credito del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE.

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