A luglio è entrato in vigore il Technical Documents on Cosmetics Claims sui claims nei cosmetici. La Commissione Europea ha stabilito 6 criteri comuni per i claims per i prodotti cosmetici (stabiliti dal Regolamento (UE) N.655/2013 della Commissione del 10 luglio 2013, come disposto dall’articolo 20 comma 2 del regolamento n.1223/2009).
Tali criteri sono:
- conformità alle norme,
- veridicità,
- supporto probatorio,
- onestà,
- correttezza,
- decisioni informate.
Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, comprendono una serie di informazioni, indicazioni ed aggettivazioni che compaiono sull’etichetta o sul materiale pubblicitario dei prodotti, che servono a definire un prodotto cosmetico e ad informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulle qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico. Si aspettano tempi duri per il marketing.
“il nuovo documento della commissione europea pone alcuni limiti nell’uso dei claims cosmetici”
COSA DICE IL MINISTERO DELLA SALUTE
Perché disciplinare i claims cosmetici? Secondo il Ministero della Salute “L’obiettivo dell’adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici. Dato che questi prodotti hanno un ruolo rilevante nella vita degli utilizzatori finali, è importante garantire che le informazioni fornite con queste dichiarazioni siano utili, comprensibili e affidabili e consentano loro di prendere decisioni informate e di scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e aspettative”. La Commissione Europea, a questo proposito, ha pubblicato anche la linea guida per l’interpretazione del regolamento che contiene alcuni esempi esplicativi.
La sua entrata in vigore è un importante passo in avanti verso la trasparenza e la corretta informazione verso il consumatore.
COSA DICE IL NUOVO DOCUMENTO SUI CLAIMS COSMETICI
Il documento appena entrato in vigore affronta il tema dei prodotti “senza” con l’obiettivo di fornire uno strumento per fare chiarezza e valutare i singoli casi. No alle dichiarazioni che vantino l’assenza di un ingrediente vietato, come senza corticosteroidi o senza nichel o senza idrochinone perché, trattandosi di ingredienti non ammessi dal Regolamento, indicarne l’assenza è superfluo e ingannevole. Si potrebbe indurre il consumatore a pensare, infatti, che altri prodotti li contengano. Si potrà utilizzare la dicitura senza conservanti solo nei casi in casi non siano presenti conservanti. Stessa sorte anche per la dicitura senza siliconi. Attenzione anche a utilizzare senza formaldeide e senza SLS: potranno essere impiegate se non vi siano ingredienti cessori di formaldeide o Coco-solfato, un SLS.
UN ULTERIORE PASSO VERSO LA TRASPARENZA
All’insegna della massima trasparenza non dovremmo vedere più prodotti con l’indicazione privi di allergeni in quanto “non si può escludere totalmente il rischio di allergie né dare l’impressione che il prodotto lo faccia”, né prodotti che vantino 48 ore di idratazione, impossibili da dimostrarsi nella realtà dei fatti.
Questione spinosa anche quella relativa a fenossietanolo e parabeni. Alcune tipologie di parabeni, infatti, sono consentiti dal Regolamento 1223/2009 e la dicitura senza parabeni potrebbe indurre a denigrare l’intera categoria. Il fenossietanolo e il triclosan sono sicuri se utilizzati secondo il Regolamento Cosmetico. L’utilizzo dei claims “senza” potrebbe generare confusione su sostanze autorizzate.
Sarà possibile, invece, indicare l’assenza di ingredienti che rispondono a specifiche esigenze, come l’assenza di alcool in un collutorio per tutta la famiglia, e destinato anche ai bambini, o l’assenza di ingredienti di origine animale su prodotti destinati a vegani. Un passo in più verso la trasparenza e la scelta consapevole.
“l’obiettivo è tutelare il consumatore e fornire gli strumenti per una scelta informata”